Legge Made in Italy, firmato il primo dei decreti attuativi sulle imprese culturali e creative

Legge Made in Italy, firmato il primo dei decreti attuativi sulle imprese culturali e creative

Legge Made in Italy, firmato il primo dei decreti attuativi sulle imprese culturali e creative

Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ha firmato il primo dei decreti attuativi della cosiddetta Legge Made in Italy, relativo alle “Modalità e condizioni per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa, ai sensi dell’art. 25, comma 6, della Legge 27 dicembre 2023, n. 206”. Il decreto non è ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto fissa dunque i criteri e le modalità per conseguire il riconoscimento di ICC, che avviene innanzitutto  a seguito dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese – che entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto deve essere istituito dalle Camere di commercio – , e definisce quali sono i soggetti che possono presentare l’istanza, ossia:

a) gli enti, indipendentemente dalla forma giuridica, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile;
b) i lavoratori autonomi;
c) gli enti del Terzo settore, previsti dall’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e gli enti di cui al libro I, titolo II, capo II, del codice civile che svolgono prevalentemente in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle attività di cui all’articolo 4, comma 1 del presente decreto;
d) le start up innovative di cui all’articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 1 del presente decreto.

Come requisiti oggettivi è richiesto che i fini del riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa, i soggetti candidabili:

a) svolgere attività stabile e continuativa con sede in Italia, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia;
b) svolgere in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle seguenti attività: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni, attività e prodotti culturali.

Le attività sono tassativamente individuate nell’allegato che costituisce parte integrante del decreto e sono contraddistinte da un descrittore riconducibile alla classificazione ATECO.